Accesso civico semplice

La Società in applicazione dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, ha istituito diverse modalità con le quali il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPTC che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può in alternativa essere inviata:

  • via mail all’indirizzo: sandragolinelli@studiogolinelli.it
  • a mani/per posta: presso la sede legale di CALSO S.p.A. sita in V.le Prof. G. Gabetti, 23/b – 12063 Dogliani (CN) all’attenzione del RPTC Avvocato Alessandra Golinelli.

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Presidente che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la Trasparenza, possono essere inviate:

  • via mail all’indirizzo: presidente.calso@calso.it
  • a mani/per posta: presso la sede legale di CALSO S.p.A sita in V.le Prof. G. Gabetti, 23/b – 12063 Dogliani (CN) all’attenzione del Presidente di CALSO S.p.A.

Accesso civico generalizzato

L’esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere inoltrato dal richiedente con una domanda formale con le seguenti modalità:

  • via mail all’indirizzo: presidente.calso@calso.it
  • a mani/per posta: presso la sede legale di CALSO S.p.A. sita in V.le Prof. G. Gabetti, 23/b – 12063 Dogliani (CN) all’attenzione del Presidente di CALSO S.p.A.

La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a fare data dal giorno di ricevimento dell’istanza.

La domanda dovrà essere corredata di documento di identità e dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere.

Nel caso non ci siano controinteressati e il Presidente decida per l’accoglimento della richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati il Presidente provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c’è stato un accesso agli atti che li riguarda allegando copia della richiesta effettuata dal titolare dell’accesso generalizzato.  Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell’invio della R/R al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Presidente, anche per mezzo della struttura, ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell’accesso generalizzato, comunicando che provvederà a fornire i dati richiesti al titolare dell’accesso non prima di 15 giorni, al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Conclusi i termini, provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizza nessun diniego il Presidente procede alla chiusura dell’istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui il Presidente decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013” emesse da ANAC.

Il titolare dell’accesso civico, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell’Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l’RPTC provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Le richieste al RPCT possono essere inviate:

  • via mail all’indirizzo: sandragolinelli@studiogolinelli.it
  • a mani/per posta: presso la sede legale di CALSO S.p.A. sita in V.le Prof. G. Gabetti, 23/b – 12063 Dogliani (CN) all’attenzione del RPTC Avvocato Alessandra Golinelli.

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPTC per il riesame dell’istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPTC.

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